La Commissione Europea ha appena compiuto un nuovo passo nell’applicazione del Digital Markets Act (DMA) e stretto ulteriormente il controllo su Google, imponendo due decisioni vincolanti destinate ad avere un impatto significativo sul mercato dell’intelligenza artificiale e dei motori di ricerca. L’obiettivo è ridurre il vantaggio competitivo derivante dalla posizione dominante dell’azienda di Mountain View, favorendo un ecosistema più aperto e una maggiore concorrenza nei servizi digitali.

Le due misure riguardano ambiti strategici. La prima interviene sull’interoperabilità del sistema operativo Android con gli assistenti AI di terze parti, mentre la seconda obbliga Google a condividere parte dei dati raccolti dal proprio motore di ricerca con gli operatori concorrenti. Entrambe le decisioni si inseriscono nella strategia europea volta a limitare il potere dei gatekeeper digitali, ossia quelle piattaforme che, grazie alla loro posizione di mercato, possono influenzare l’accesso ai servizi online e ostacolare la concorrenza.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, Bruxelles ritiene che gli assistenti sviluppati da aziende concorrenti non possano oggi competere ad armi pari con Gemini. Il motivo è che il servizio AI di Google gode di un accesso privilegiato alle funzionalità interne di Android, mentre le piattaforme alternative dispongono di permessi molto più limitati. Questa differenza si traduce in un’esperienza utente meno completa, con gli assistenti di terze parti che ad esempio non possono integrarsi con il sistema operativo allo stesso livello di Gemini, risultando meno efficaci nelle operazioni quotidiane. Considerando che circa il 60% degli utenti europei utilizza uno smartphone Android, questa limitazione rappresenta un ostacolo concreto alla diffusione di soluzioni concorrenti.

Con le nuove specifiche, Google dovrà mettere a disposizione degli sviluppatori una serie di funzionalità finora riservate ai propri servizi. Gli utenti potranno scegliere liberamente quale assistente AI utilizzare come predefinito e richiamarlo tramite comandi vocali, in maniera analoga all’attuale “Hey Google”. L’intelligenza artificiale selezionata potrà inoltre interagire con le applicazioni installate sul dispositivo per svolgere attività delegate dall’utente.

Tra gli esempi citati dalla Commissione figurano la prenotazione automatica di un taxi, la generazione di suggerimenti intelligenti durante una conversazione nelle app di messaggistica, oppure la possibilità di ottenere informazioni contestuali sui luoghi visitati recentemente. Si tratta di capacità che stanno diventando sempre più centrali nella nuova generazione di assistenti AI e che, secondo Bruxelles, non possono essere riservate esclusivamente ai servizi sviluppati dal proprietario della piattaforma. L’apertura richiesta non dovrà tuttavia compromettere sicurezza e privacy. Le decisioni prevedono infatti specifiche garanzie per tutelare l’integrità del dispositivo, impedire accessi non autorizzati e assicurare che il trattamento dei dati personali continui a rispettare gli standard previsti dalla normativa europea.

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La seconda decisione riguarda invece Google Search, il servizio che più di ogni altro ha consolidato la leadership dell’azienda negli ultimi vent’anni. Il vantaggio competitivo del motore di ricerca deriva anche dall’enorme quantità di dati raccolti quotidianamente attraverso miliardi di interrogazioni effettuate dagli utenti di tutto il mondo. Queste informazioni consentono di migliorare continuamente algoritmi, ranking e qualità dei risultati. Secondo la Commissione, proprio questo patrimonio informativo rappresenta una barriera quasi insormontabile per qualsiasi concorrente. Per questo motivo il DMA impone a Google di condividere una parte dei dati di ricerca anonimizzati con gli altri operatori, creando condizioni più favorevoli allo sviluppo di motori di ricerca alternativi e di nuovi servizi basati sull’AI.

Le nuove specifiche chiariscono diversi aspetti che, fino a oggi, avevano reso poco efficace la proposta di condivisione avanzata da Google. Tra le novità più rilevanti rientra il riconoscimento degli AI chatbot dotati di funzionalità di ricerca come soggetti legittimati ad accedere ai dataset condivisi. Questo significa che anche le piattaforme conversazionali potranno utilizzare tali informazioni per migliorare la qualità delle proprie risposte e affinare i modelli di ricerca semantica.

Un altro elemento centrale riguarda la tipologia di dati che dovranno essere messi a disposizione. Bruxelles stabilisce che Google dovrà condividere gli stessi dati utilizzati internamente per ottimizzare il proprio motore di ricerca, purché vengano preventivamente anonimizzati secondo procedure rigorose sviluppate con il contributo di esperti di privacy e in linea con le future linee guida congiunte sul rapporto tra Digital Markets Act e GDPR.

Le misure prevedono comunque importanti meccanismi di tutela. Google conserverà infatti la possibilità di valutare, caso per caso, se la condivisione con uno specifico soggetto possa comportare rischi significativi sotto il profilo della cybersicurezza o della protezione dei dati personali. La Commissione si riserva inoltre la facoltà di modificare in futuro le modalità di anonimizzazione qualora l’evoluzione del mercato o le valutazioni indipendenti lo rendessero necessario. Per evitare possibili controversie economiche, Bruxelles ha definito anche una metodologia trasparente per il calcolo del prezzo dei dati condivisi e una procedura chiara attraverso la quale gli operatori potranno richiederne l’accesso.

Le nuove disposizioni non entreranno in vigore immediatamente. Google dovrà infatti iniziare a condividere i dati di ricerca con i soggetti autorizzati a partire da gennaio 2027, mentre le modifiche che consentiranno agli assistenti AI concorrenti di integrarsi pienamente con Android saranno disponibili per gli utenti da luglio dello stesso anno. Le decisioni rappresentano uno dei casi più significativi di applicazione pratica del Digital Markets Act dall’entrata in vigore della normativa. È importante sottolineare però che non si tratta di un procedimento sanzionatorio; le cosiddette “specification decisions” non valutano infatti l’eventuale violazione del regolamento, ma definiscono nel dettaglio le modalità con cui un gatekeeper deve implementare gli obblighi già previsti dal DMA per garantire una reale conformità.