Le grandi piattaforme digitali rivestono un ruolo sempre più centrale nell’economia globale. Questo le porta a influenzare molteplici ambiti, dall’accesso all’informazione alla comunicazione, dal commercio elettronico alla distribuzione di prodotti e servizi. Il crescente potere di queste piattaforme ha indotto la Commissione Europea a regolamentare le loro attività in modo da promuovere la concorrenza e prevenire eventuali abusi. È stato così creato il Digital Markets Act.

Cos’è il Digital Markets Act

Il Digital Markets Act (DMA), è una normativa UE che intende rendere i mercati del settore digitale più trasparenti, equi e contendibili. Il DMA è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE nel 2022 ed entrerà in vigore nel marzo del 2024.

L’obiettivo principale del DMA è affrontare le potenziali pratiche anticoncorrenziali messe in atto dalle grandi piattaforme digitali, i cosiddetti gatekeeper. Dette pratiche includono comportamenti come favorire i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti e impedire la portabilità dei dati, limitando la capacità degli utenti di spostarsi tra diverse piattaforme.

Quali servizi sono interessati dal Digital Markets Act?

Il DMA copre dieci piattaforme di servizi fondamentali:

  • intermediazione online;
  • motori di ricerca online;
  • social network;
  • condivisione video;
  • comunicazione interpersonale;
  • sistemi operativi;
  • cloud computing;
  • pubblicità;
  • browser web;
  • assistenti virtuali.

Chi sono i gatekeeper

Come detto, il Digital Markets Act si concentra su un gruppo specifico di aziende che hanno un’influenza significativa sui mercati digitali. Queste aziende sono i gatekeeper, ovvero organizzazioni che controllano l’accesso a un’infrastruttura o servizio essenziale, come i motori di ricerca, i social network o i marketplace. Più precisamente, il DMA definisce gatekeeper le imprese che controllano un’infrastruttura o un servizio essenziale per l’accesso o l’interazione con un numero significativo di utenti finali o imprese nell’Unione oppure che potrebbero utilizzare i dati raccolti attraverso la loro attività di intermediazione per danneggiare la concorrenza.

Secondo quanto stabilito dal DMA, per essere considerata gatekeeper un’azienda deve possedere i seguenti requisiti qualitativi:

  • avere una quota di mercato e una posizione di intermediazione rilevanti nel mercato unico o in un mercato significativo all’interno del mercato unico.
  • Avere la possibilità di utilizzare i dati raccolti per svantaggiare la concorrenza.

Per essere definita gatekeeper, un’azienda deve però soddisfare anche alcuni requisiti quantitativi:

  • avere realizzato un fatturato annuo nello Spazio economico europeo (SEE) pari o superiore a 7,5 miliardi di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari. Oppure, la sua capitalizzazione media di mercato o il suo valore equo di mercato equivalente ammontano ad almeno 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario e fornisce un servizio di piattaforma principale in almeno tre Stati membri;
  • gestire un servizio di piattaforma con più di 45 milioni di utenti finali mensili attivi stabiliti o situati nell’UE e più di 10.000 utenti commerciali attivi annuali stabiliti nell’UE nell’ultimo esercizio finanziario;
  • avere una posizione consolidata e duratura: si presume che sia così se l’azienda ha soddisfatto gli altri due criteri in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

A fronte di tali requisiti, la Commissione Europea il 6 settembre 2023 ha stabilito che considera come gatekeeper le seguenti aziende (tra parentesi i servizi che le qualificano quali gatekeeper):

  • Alphabet (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Google ADS, Google Search, Android, Chrome)
  • Amazon (Marketplace, ADS)
  • Apple (App Store, Safari, iOS)
  • ByteDance (TikTok)
  • Meta (Facebook, Instagram, Marketplace, YouTube, ADS, WhatsApp)
  • Microsoft (Messenger, LinkedIn, Windows PC OS)

Inizialmente, anche Samsung era stata inclusa tra i gatekeeper perché il suo Internet Browser è in linea con le soglie previste dalla DMA. Tuttavia, Samsung ha fornito argomentazioni tali da dimostrare alla Commissione che il suo browser non si qualifica come gateway per i servizi della piattaforma principale. Di conseguenza, Samsung è stata esclusa dalla lista.

Le sei organizzazioni sono tutte leader nei mercati in cui operano e hanno una significativa influenza sui consumatori e sulle imprese nell’Unione Europea.

I gatekeeper devono notificare le loro attività alla Commissione Europea e rispettare gli obblighi stabiliti dal Digital Markets Act. Questo processo di notifica è finalizzato a garantire la trasparenza e la conformità alle norme stabilite.

La Commissione può avviare un’indagine di mercato per valutare più dettagliatamente la situazione specifica di una determinata azienda e decidere di designarla comunque come gatekeeper sulla base di una valutazione qualitativa, anche se non soddisfa le soglie quantitative.

I gatekeeper identificati dalla Commissione Europea hanno tempo fino al 6 marzo 2024 per conformarsi ai requisiti della DMA.

Quali sono gli obblighi dei gatekeeper

La legge sui mercati digitali stabilisce una serie di obblighi che i gatekeeper dovranno attuare nelle loro operazioni quotidiane per garantire mercati digitali equi e aperti. Questo aprirà alle aziende la possibilità di contendere i mercati sulla base dei meriti dei loro prodotti e servizi e di innovare.
Alcuni esempi degli obblighi imposti ai gatekeeper sono i seguenti:

  • gli utenti devono poter disinstallare facilmente le applicazioni preinstallate o modificare le impostazioni predefinite dei sistemi operativi, degli assistenti virtuali o dei browser web che li indirizzano verso i prodotti e i servizi del gatekeeper e consentire di scegliere i servizi principali;
  • devono consentire di installare applicazioni o app store di terze parti che utilizzano o interoperano con il loro sistema operativo;
  • permettere di disdire i servizi con la stessa facilità con cui sono sottoscritti;
  • consentire a terzi di interoperare con i propri servizi;
  • consentire alle aziende che fanno pubblicità sulla sua piattaforma l’accesso a strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie per effettuare in proprio la verifica dei risultati;
  • consentire agli utenti commerciali di promuovere le loro offerte e concludere contratti con i loro clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper;
  • fornire agli utenti commerciali l’accesso ai dati generati dalle loro attività sulla sua piattaforma.

Cosa non possono fare i gatekeeper

Il Digital Markets Act stabilisce anche una serie di comportamenti che il gatekeeper non può tenere. In particolare, non gli è consentito di:

  • trattare i propri servizi e i prodotti in modo più favorevole rispetto a quelli simili offerti da terzi sulla propria piattaforma;
  • impedire ai consumatori di collegarsi a imprese esterne alla sua piattaforma;
  • impedire agli utenti di disinstallare qualsiasi software o applicazione preinstallata;
  • tracciare gli utenti finali al di fuori dei servizi della sua piattaforma per scopi di pubblicità mirata, senza che sia stato concesso un consenso effettivo.

Come il DMA impatterà sull’interoperabilità dei servizi di messaggeria

Il Digital Markets Act prevede che i gatekeeper che forniscono servizi di messaggistica assicurino l’interoperabilità, almeno per quanto riguarda le funzionalità base.
Tale obbligo si applicherà su richiesta di fornitori terzi. I gatekeeper dovranno rispondere entro un termine prestabilito. Alcune funzionalità di base devono essere rese disponibili per l’interoperabilità fin dall’entrata in vigore della DMA (ad esempio i messaggi di testo tra due singoli utenti), mentre quelle più complesse saranno introdotte gradualmente e dovranno essere rese disponibili dopo due anni (come i messaggi di testo di gruppo) o quattro anni (le chiamate audio e video tra due singoli utenti o gruppi di utenti finali) dal momento della designazione.
Va rimarcato che i fornitori di servizi di messaggistica non gatekeeper sono liberi di scegliere se beneficiare dell’obbligo di interoperabilità che ricade sul gatekeeper o se mantenere il proprio servizio separato da quest’ultimo.
Le disposizioni della DMA sull’obbligo di interoperabilità garantiscono, inoltre, che i livelli di integrità, sicurezza e crittografia del servizio offerti dal gatekeeper non saranno ridotti.

Chi verifica il rispetto del DMA

La Commissione europea è l’unica responsabile dell’applicazione delle norme stabilite dal DMA. Questa applicazione centralizzata intende stabilire un quadro armonizzato con la massima certezza giuridica per le imprese in tutta l’Unione europea.
Allo stesso tempo, la Commissione coopera e si coordina strettamente con le autorità di concorrenza e i tribunali degli Stati membri dell’UE. La DMA prevede inoltre che, laddove la legislazione nazionale preveda tale competenza, le autorità nazionali possano condurre indagini per determinare la non conformità del gatekeeper al Digital Markets Act e riferire alla Commissione in merito alle conclusioni.

Cosa succede se un gatekeeper non rispetta le regole?

Per garantire l’efficacia delle norme stabilite dal DMA, sono previste delle sanzioni qualora il gatekeeper non rispetti gli obblighi.
La Commissione può imporre ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’azienda o al 20% in caso di violazioni ripetute e penalità periodiche fino al 5% del fatturato mondiale totale giornaliero dell’azienda.
In caso di violazioni sistematiche, la Commissione può imporre ulteriori misure correttive. Se necessario per raggiungere la conformità, e se non sono disponibili misure alternative altrettanto efficaci, queste possono includere rimedi strutturali, come obbligare un gatekeeper a vendere un’attività, o parti di essa (cioè vendere unità, beni, diritti di proprietà intellettuale o marchi), o vietare a un gatekeeper di acquisire qualsiasi società che fornisca servizi nel settore digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dalla non conformità sistematica.